1°) E’
costituita a tempo indeterminato l’Associazione culturale
denominata: “ASSOCIAZIONE CULTURALE SANSOSTENESI e SIMPATIZZANTI
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
|
2°) L’Associazione ha sede
in Milano in Corso XXII Marzo n. 63.(attualmente in Bareggio
Viale Morandi n. 29). Il Consiglio potrà fondare su tutto il territorio
nazionale sezioni e sedi secondarie della stessa senza che ciò
comporti variazione dello Statuto.
|
3°) L’Associazione non ha scopo di lucro ma persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale attraverso iniziative di
carattere culturale e, secondo gli insegnamenti del paese di San
Sostene, intende promuovere e valorizzare la conoscenza dei
paesi del mondo, della loro storia e cultura al fine di favorire
lo sviluppo della solidarietà sociale, lo scambio
interculturale, la crescita dell’amicizia e della pace tra i
popoli, con l’obbligo di investire gli eventuali utili
nell’attività istituzionale. In particolare l’Associazione,
nell’ambito dei suoi scopi, si propone di: - promuovere iniziative a carattere tecnico e culturale volte a
migliorare la qualità della vita in tutti i settori e la
crescita professionale degli associati, intraprendendo studi e
ricerche ed ogni altra opportuna iniziativa anche in
collaborazione con soggetti non soci, altre associazioni,
formazioni politiche, enti pubblici e non, organizzazioni
sindacali, organismi dell’Unione Europea e Stati esteri, anche
mediante la distribuzione e diffusione di materiale culturale,
didattico, scientifico e pubblicitario, anche su supporto
audiovisivo ed informatico; - promuovere ed organizzare ogni
forma di volontariato per lo sviluppo della solidarietà e la
tutela del patrimonio artistico, culturale e naturale; - organizzare e realizzare, in proprio e/o in collaborazione con
altri soggetti, concerti, conferenze, congressi, dibattiti,
manifestazioni, mostre, spettacoli e tavole rotonde. L’Associazione potrà associarsi, intrattenere rapporti e
concludere accordi e contratti con altri soggetti che
perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe e comunque
non contrarie a quelle dell’Associazione. L’Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività
strumentale direttamente connessa, anche se diversa da quelle
specificate purché non in via prevalente.
4°) Sono Soci
Fondatori i Signori
Giuseppe Mongiardo, nato a San Sostene (CZ) il 5 settembre 1949, Giuseppe Mongiardo,
nato a San Sostene (CZ) l'8 febbaio 1957, Gerardo Mongiardo,
Francesco o Francesco Giuseppe Mongiardo, Nicola Carioti, Pietro
Natale o Pietro Mirarchi, Francesca Corapi in Baroni,
Dott. Rosario Salvatore Capano, Ernesto Codispoti, Giuseppe
Angiolino Codispoti,
Francesco Pittelli, Antonio Rotiroti, Pietro o Pietro Salvatore Aloisio, Giuseppe
Saverio Aloisio, Antonino Procopio, Antonio Procopio, Pietro
Gerardo Procopio, Saverio o Saverio Salvatore Procopio, Romeo
Sostene, Pietro Zangari.
E’ Socio Ordinario, con obbligo di osservare le norme di Statuto colui
che, condividendo gli scopi dell’Associazione ed a seguito di
corrispondente domanda, sia stato ammesso dalla Segreteria Generale.
La domanda d’iscrizione, indirizzata alla Segreteria, deve indicare i
dati anagrafici, il domicilio e la professione del richiedente e potrà
essere accolta nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.
La qualità di socio deve intendersi a tempo indeterminato; entro il mese
febbraio di ogni anno, nei modi e nei termini stabiliti dalla Segreteria
Generale, ogni socio dovrà versare la quota associativa salvo che faccia
giungere alla Segreteria Generale comunicazione scritta delle proprie
dimissioni.
|
5°) La qualità di socio si perde anche per
esclusione motivata deliberata dal Collegio dei Probiviri.
Sono in ogni caso motivi d’esclusione il mancato pagamento della quota
sociale nel termine stabilito, l’appartenenza a sette segrete, la grave
violazione delle regole associative e l’aver svolto attività illegale
e/o in contrasto con i fini propri dell’Associazione.
Il socio che perde detta qualità non potrà
ripetere i contributi versati
e non potrà vantare diritti sul patrimonio sociale.
|
6°) La quota associativa è determinata
annualmente dalla Segreteria. Ogni socio dovrà versare la quota
associativa entro il mese di febbraio; i soci in mora saranno invitati a
versarla entro e non oltre il successivo trenta aprile.
|
7°) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci
maggiorenni regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della
quota sociale annuale.
|
8°) Sono organi dell’Associazione:
- L’ Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
-
La Segreteria Generale;
-
Il Consiglio Direttivo;
-
Il Collegio dei Probiviri;
-
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
Gli Organismi Territoriali;
|
9°) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano
dell’Associazione. Essa delibera sull’operato della Segreteria, approva
il bilancio preventivo e finale di gestione, nomina, salva diversa
disposizione dello Statuto, le cariche sociali e delibera sulle
modificazioni dello Statuto, sul regolamento che disciplinerà le
attività dell’Associazione e su ogni altro oggetto alla stessa
riconducibile dalla Legge o indicato nell’avviso di convocazione ai soci.
L’Assemblea ha inoltre il compito di individuare le linee programmatiche
entro le quali dovrà essere indirizzata l’attività sociale.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente annualmente mediante
avviso, contenente l’ordine del giorno, l’orario ed il luogo della
convocazione da spedire a ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata
(sostituito).
Esso dovrà pervenire a ciascun socio convocato almeno dieci giorni
liberi prima del giorno fissato per l’adunata. Lo stesso dovrà essere
affisso nei locali della sede principale.
Con le medesime modalità potrà essere convocata dal Collegio dei
Probiviri in caso di mancata convocazione da parte del Presidente.
Un quinto dei soci ovvero un terzo dei componenti della Segreteria
Generale potrà richiedere al Presidente, in forma scritta e con
indicazione dell’ordine del giorno, che l’Assemblea sia convocata per la
discussione. Il Presidente dovrà convocare l’Assemblea nei venti giorni
successivi alla richiesta.
L’Assemblea, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto
preventivo è convocata ogni anno entro il mese di maggio; quella per il
rinnovo delle cariche statutarie è convocata ogni due o tre anni in
funzione degli organi da eleggere.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, salvo diversa
delibera dell’Assemblea stessa. Prima dell’inizio dei lavori verranno
nominati uno scrutatore ed un Segretario ai quali è rimesso il compito
di controllare il numero dei voti.
In caso di impedimento la presidenza sarà assunta nell’ordine dal Vice
Presidente o dal membro più anziano della Segreteria Generale.
Salvo quanto previsto dall’art. 23 cod. civ. l’Assemblea delibera a
maggioranza assoluta con la presenza in prima convocazione della
maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea si riunirà nello stesso luogo, il
giorno successivo, alla medesima ora.
Le deliberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto
devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la
presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento deve
essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati. Ogni socio che non sia consigliere o revisore non può
rappresentare per delega scritta più di tre soci.
|
10°) Solo il socio regolarmente iscritto ed in
regola con la quota sociale annuale potrà ricoprire cariche sociali.
Tutte le cariche sono elettive con esclusione del Responsabile
territoriale; il socio presta la sua opera gratuitamente, salvo che per
necessità funzionali occorra una prestazione a tempo pieno, ma la
Segreteria, previa autorizzazione del Presidente, potrà stabilire, nei
limiti di Legge e secondo quanto disporrà il regolamento interno, un
rimborso per le spese documentate.
|
11°) Il Presidente.
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea e rappresenta
legalmente l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà,
in particolare, di operare su conti correnti bancari o postali. Ha gli
stessi poteri della Segreteria in caso di operazioni assolutamente
indifferibili; in questa eventualità dovrà far ratificare il suo operato
dalla Segreteria convocandola quanto prima possibile.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue
funzioni, con i medesimi poteri di statuto del Presidente, sono svolte
dal Vice Presidente o, in mancanza dal membro più anziano della
Segreteria Generale.
In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, si procederà a
nuova elezione.
Il solo intervento del Vice Presidente o in sua mancanza dal membro più
anziano della Segreteria Generale nei confronti dei terzi costituisce
prova dell’impedimento del Presidente.
Il Presidente fa parte della Segreteria Generale di cui convoca e
presiede le riunioni.
Il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea e ne assume la
presidenza salvo impedimento o diversa delibera dell’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Associazione concorre con gli altri membri della
Segreteria Generale ad organizzare ogni attività dell’Associazione
secondo i criteri fissati dall’Assemblea e a curare l’attuazione pratica
delle delibere dell’Assemblea e della Segreteria Generale. Dura in
carica due anni e può essere eletto solo tre (adesso cinque) volte consecutive.
Ogni membro della Segreteria Generale può proporre mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente; la mozione di sfiducia che abbia ottenuto
il voto favorevole della maggioranza dei membri della Segreteria
Generale escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto
dell’Assemblea appositamente convocata. Se la mozione di sfiducia è
accolta, nella stessa assemblea si procederà alla votazione per
l'elezione de nuovo Presidente. Se la mozione è respinta
dall’Assemblea, il Presidente rimane in carica e si procederà alla
votazione per eleggere gli altri membri della Segreteria Generale.
La mozione di sfiducia proposta da un membro della Segreteria Generale o
dal Presidente nei confronti di un altro membro della Segreteria
Generale, deve essere sottoposta al voto dell’Assemblea appositamente
convocata. Se la mozione è accolta, nella stessa Assemblea, si procederà
alla votazione del nuovo membro della Segreteria Generale.
Il Presidente dell’Associazione ha la facoltà di attribuire ai soci
incarichi specifici per attuare programmi e obiettivi formulati dalla
Segreteria Generale.
|
12°) La Segreteria Generale.
La Segreteria Generale dell’Associazione è composta da un minimo di 5
(cinque) ad un massimo di 25 (venticinque) membri compreso il Presidente
ed il Vice Presidente e comunque, deve essere sempre un numero dispari.
Ogni membro delle Segreteria Generale, come il Presidente, dura in
carica due anni e può essere eletto solo tre volte (attualmente cinque) consecutive.
La Segreteria Generale si riunisce su convocazione del Presidente o, in
caso di impedimento, del Vice Presidente o del membro più anziano della
Segreteria Generale.
La Segreteria Generale nomina fra i suoi membri il Tesoriere.
Le delibere della Segreteria Generale sono approvate con il voto della
maggioranza dei presenti e sono valide se i votanti rappresentano almeno
la metà dei suoi membri.
La Segreteria Generale nomina il Responsabile Territoriale.
La Segreteria Generale formula e realizza i programmi di attività
dell’Associazione e ne gestisce l’amministrazione. Dovrà gestire il
patrimonio dell’Associazione e potrà deliberare la conclusione di tutti
i contratti e dei negozi necessari al raggiungimento dello scopo, non
escluse polizze fidejussorie anche a garanzia dei terzi.
In particolare :
- formula il programma dettagliato delle attività dell’Associazione e
realizza ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi
associativi nell’ambito delle direttive dell’Assemblea;
- riscuote le quote associative;
- vaglia le domande di associazione;
- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti
consuntivo e preventivo, tramite il Tesoriere;
- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’Associazione,
nell’ambito della normativa statutaria.
Perde la qualità di componente:
- colui che per qualunque motivo dovesse perdere la qualità di socio;
- il membro che senza giusta causa non dovesse partecipare a più di tre
riunioni (ordinarie e/o straordinarie) consecutive.
Il membro decaduto sarà sostituito da altro socio, il primo dei non eletti,
nominato nella prima riunione successiva; il componente così
nominato rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.
In caso di impossibilità di funzionamento della Segreteria ovvero
qualora la Segreteria non dovesse riunirsi per più di due volte
consecutive essa si intenderà decaduta. Qualora venga meno la
maggioranza dei suoi membri si intenderà decaduto l’intero Organo.
Conserverà tuttavia tutti i suoi poteri per gli atti di ordinaria
amministrazione o urgenti, fino all’elezione dei nuovi membri, con obbligo
di convocare senza indugio l’Assemblea.
|
13°) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i membri della Segreteria
Generale compreso il Presidente ed il Vice Presidente, e dai
Responsabili degli Organismi Territoriali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
su convocazione del Presidente dell'Associazione per riferire
circa le attività degli Organismi periferici.
Il Consiglio Direttivo propone
modifiche allo statuto.
|
14°) Elezione del Presidente del Vice Presidente
e dei membri della Segreteria Generale.
Le candidature per la carica del Presidente dell’Associazione devono
essere presentate per iscritto al Collegio dei Probiviri, almeno
quindici giorni prima dell’Assemblea.
Le candidature per la carica di membro della Segreteria Generale possono
essere presentate nel corso dell’Assemblea; prima della votazione il
Presidente dell’Assemblea comunica i nomi dei candidati.
L’elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri
della Segreteria Generale avviene in via ordinaria, nella medesima
assemblea ma con votazioni separate. Lo scrutinio non è segreto. Per
l’elezione del Presidente l’elettore può indicare un solo nominativo.
Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene
un numero di voti pari alla maggioranza assoluta (50% più uno) dei soci
presenti aventi diritto al voto più le deleghe. In mancanza si procede
alla votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti.
Risulta eletto Vice Presidente il primo dei non eletti.
Per l’elezione degli altri membri della Segreteria Generale, l’elettore
può indicare un numero massimo di candidati pari ai posti da coprire.
|
15°) Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti
dall’Assemblea con le stesse modalità di elezione dei membri della
Segreteria Generale.
I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere eletti solo tre
volte consecutive.
Il Collegio dei Probiviri nomina fra i suoi membri un Presidente ed un
Segretario; delibera a maggioranza con l’intervento di almeno tre membri
fra effettivi e supplenti.
Il Collegio dei Probiviri:
- riceve le candidature per l’elezione del Presidente;
- giudica sulle violazioni delle norme statutarie commesse dai soci;
- delibera ed irroga le sanzioni disciplinari della sospensione e
dell’espulsione.
La sospensione (da 1 a 3 mesi) è inflitta per infrazioni che non
comportino l’applicazione dell’espulsione.
Nessun provvedimento potrà essere adottato senza aver invitato il socio
coinvolto ad esporre le sue ragioni per iscritto.
I provvedimenti disciplinari dovranno essere comunicati al socio
interessato in forma scritta e dovranno essere motivate in maniera
comprensibile e specifica. Essi sono revocabili e modificabili anche su
richiesta scritta del socio interessato
Tutti i provvedimenti del Collegio sono adottati con il voto favorevole
della maggioranza assoluta.
L’esclusione è irrevocabile ed è deliberata dall’Assemblea su proposta
scritta e motivata del Collegio. Il Collegio dovrà aver invitato il
socio interessato ad esporre le sue ragioni scritte ed un suo membro
dovrà illustrare all’Assemblea, per iscritto, l’opportunità del
provvedimento e le eventuali osservazioni del socio interpellato.
|
16°) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e
due supplenti, eletti dall’Assemblea con le stesse modalità di elezione
dei membri della Segreteria Generale.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere eletti
solo tre volte consecutive.
Il Collegio dei Revisori dei Conti fra i suoi membri un Presidente ed un
Segretario e vigila sulla gestione economica e finanziaria
dell’Associazione.
I revisori dovranno accertare la regolarità della gestione del
patrimonio associativo e potranno accertare la consistenza di cassa e
degli altri beni sociali. Potranno procedere, anche individualmente,
agli atti di ispezione e controllo alle scritturazioni contabili ed alle
consistenze di cassa. In occasione dell’approvazione del bilancio finale
dovranno predisporre una relazione di accompagnamento da sottoporre
all’Assemblea.
|
17°) Organismi Territoriali.
Gli Organismi Territoriali hanno il compito di promuovere l’attività
dell’Associazione nella propria giurisdizione e di far conoscere agli
organi centrali i problemi generali e specifici dei soci nonché degli
interessati agli scopi dell’Associazione.
Il Responsabile dell’Associazione a livello Territoriale viene nominato
dalla Segreteria Generale e fa parte del Consiglio Direttivo.
Il Responsabile Territoriale attiverà, nel rispetto delle norme
statutarie, gruppi di lavoro e di sensibilizzazione al fine di
perseguire gli scopi associativi e le direttive della Segreteria
Generale.
|
18°) Il patrimonio dell’Associazione
E' costituito dalle quote sociali annuali, dagli introiti derivanti
dalle sue attività, nonché dagli altri beni pervenuti a qualsiasi titolo
alla stessa non esclusi rimborsi derivanti da convenzioni e contributi,
a qualsiasi titolo di privati, dello Stato e di altri Enti pubblici.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli altri avanzi di
gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad
essa direttamente connesse.
L’Associazione non potrà distribuire durante la sua vita, anche in modo
indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
a meno che la destinazione e/o la distribuzione non sia imposta dalla
Legge o sia effettuata a favore di altra Onlus che per Legge,
regolamento o statuto faccia parte della medesima ed unitaria struttura.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, dovrà dai liquidatori essere devoluto ad Associazioni
non lucrative di utilità sociale od ai fini di pubblica utilità con le
modalità previste dalla vigente normativa.
|
19°) Qualunque controversia sorgesse in
occasione della interpretazione ed esecuzione del presente atto, se
suscettibile di formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio
di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà senza formalità e
secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti in lite ovvero dal
Presidente del Tribunale di Milano.
|
20°) Per tutto quanto non espressamente qui
regolato si applicheranno le vigenti disposizioni di Legge e le norme
del Regolamento Interno approvato dalla Segreteria Generale e ratificato
dall’Assemblea.
|